GREEN PASS: “NON TI CURAR DI LOR, MA GUARDA E PASSA”

di Francesco Mario Agnoli

Tanto appassionati quanto assurdi gli attuali termini del dibattito sulla coercibilità delle vaccinazioni anti-Covid, che, comunque, mettono in gioco, in bene o in male a seconda dei punti di vista, il diritto alla salute, e sul Green Pass, che, per quanto chez nous non ancora definito espressamente come “obbligatorio”, col fare dipendere dal suo possesso l’accesso a determinati luoghi incide su un altro diritto costituzionalmente garantito: la libertà di circolazione. Difatti, se ci si ferma alle questioni di principio, alle norme astratte, la soluzione di ogni questione al riguardo trova già pronto un percorso obbligato, una direzione ben precisa nella Costituzione senza necessità di sollecitare a conferma l’opinione di illustri giuristi. In materia sanitaria l’art. 32 autorizza interventi coercitivi a tutela della salute pubblica e individuale purché disposti con legge (“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”). A sua volta l’art. 16 consente che la legge stabilisca in via generale limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o di sicurezza.

   Come quasi sempre nelle questioni di diritto – un complesso di regole intimamente connesse alla realtà della vita  quotidiana –, occorre scendere dall’astratto al concreto (“Da mihi factum, dabo tibi jus” sintetizzavano gli Antichi). Il che comporta la necessità di previamente accertare se la situazione sanitaria del contesto nazionale (o, eventualmente, di quello più ristretto preso in considerazione)  sia, di fatto, caratterizzata dalla presenza di patologie gravemente  incidenti sulla salute collettiva e  individuale e, in contemporanea, di medicamenti (nella fattispecie vaccini) in grado di contrastarle. Ugualmente se questa situazione sanitaria presenti caratteristiche tali da poter  trarre giovamento dalla imposizione di  limiti alla libertà di circolazione.

  Partiamo dalla coercibilità delle vaccinazioni. Una questione che, dovendo avere ad oggetto ogni singola sostanza da iniettare, ha, in fatto, natura molto specifica e,  in quanto tale, può trovare risposta non nei precedenti riguardanti altri vaccini e altre patologie (vaiolo, morbillo, pertosse ecc.), ma esclusivamente nella specifica patologia  da prevenire o contrastare, negli studi e nelle sperimentazioni che ne hanno consentito il varo, nei controlli effettuati dalle autorità a ciò delegate secondo le modalità e formalità prescritte, nella sua composizione, nel suo modus operandi. E, ovviamente, sugli effetti, positivi o negativi, via via riscontrabili.

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